Stabilimenti per la prima volta ascritti al settore terziario e non commerciale in termini di valori Omi.

Storica sentenza in materia di demanio marittimo: per la prima volta, un tribunale ascrive l’attività degli stabilimenti balneari come “terziario” e non come “commerciale”, dichiarando inoltre l’illegittimità del maxi canone applicato a un’impresa marchigiana secondo i parametri dei valori Omi e applicando la riduzione a scaglioni di superficie del canone.

La sentenza n. 454/2017 del 5 luglio 2017, emessa dal Tribunale di Fermo, pone così fine a un’estenuante partita a scacchi tra i proprietari del Dolce Vita, magistralmente sostenuti da Demanio Marittimo (demaniomarittimo.com) e BM Avvocati, e il Comune di Porto San Giorgio. «Il giudice, trascinato nel ginepraio delle norme e circolari demaniali, ha emesso una sentenza che farà storia – spiega lo studio di consulenza Demanio Marittimo – in quanto affronta questioni mai sfiorate dalla giurisprudenza e ridimensiona il ruolo delle tante “circolari demaniali” che sovente si spingono a stravolgere la parola di legge».

La sentenza innanzitutto torna a parlare di terziario e commerciale, affermando che le attività di stabilimento balneare – come anche di pizzeria, ristorante e bar – sono da ascriversi al terziario e non al commerciale, in termini di valori Omi (Osservatorio mobiliare italiano), in quanto nelle strutture balneari non si compravendono merci ma si noleggiano ombrelloni, si somministrano bevande, si preparano e si servono pasti. «Ma l’aspetto più sconvolgente e innovativo della sentenza è sulla famosa riduzione a scaglioni di superficie del canone a valore di mercato Omi», spiega il tecnico Giannicola Ruggieri di Demanio Marittimo. «Nonostante la legge sia chiara nel prevedere un’unica riduzione a scaglioni di superficie complessiva della pertinenza, le “circolari” sostenevano che tale riduzione andava esperita a scaglioni di superficie parziale del manufatto.

Demanio Marittimo, sin dal 2007, ha invece sostenuto che la riduzione andava fatta un’unica volta sulla superficie complessiva della pertinenza, e oggi finalmente un concessionario ha avuto il coraggio di portare tale discorso davanti a un giudice», ottenendo la piena ragione (lo stabilimento in questione è un pertinenziale, NdR). In conclusione, il tribunale ha infatti affermato che le circolari in materia non hanno forza derogatoria rispetto alla legge e che la norma “non pare poter essere interpretata al di là del senso letterale: la riduzione si applica per scaglioni progressivi di superficie alla intera superficie medesima, quindi alla […omissis…] si applica, avendo il fabbricato una superficie di oltre 200,00 mq ma inferiore a 500,00 mq, la riduzione del canone nella misura del 20%. L’applicabilità della riduzione investe, nel tenore letterale, tutta la superficie concessoria se vi insiste un pertinenziale fabbricato e quando questi, come nel caso di specie superi la superficie di mq. 200”.

Fonte: MondoBalneare.com