Cos’è l’attività di Acquacoltura? Una regolamentazione complessa ed articolata.
Coltivare il fondo, fare selvicoltura ed alternativamente allevare animali, sono le attività comma 2 dell’articolo 2135, cod. civ., sono le attività che esercita l’Imprenditore Agricolo. “attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
Quindi l’agricoltore può esercitare attività con organismi vegetali ed animali, per il loro ciclo biologico, anche sugli specchi d’acqua. Chi esercita l’acquacoltura, articolo 1, L. 102/1992, d’altronde, esercita: “pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo dello sviluppo degli organismi acquatici.”
Emerge la necessità di razionalizzare, procedendo all’inserimento D.Lgs 4/2012, contenente una nuova definizione del comparto con l’Articolo 3: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2135 del codice civile, l’acquacoltura è l’attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.”.
Diventa innovazione il concetto di “professionalità” nella normativa, anche se già incluso nel concetto di Imprenditore.
Anche il comma 2 dell’articolo 3, come per l’imprenditoria agricola, sancisce le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione da parte dell’azienda, che esercita la fornitura di beni o servizi, come l’ospitalità ricreativa, la didattica per la trasmissione culturale finalizzata alla corretta funzionalità degli ecosistemi acquatici, vallivi, con aspetti socio-culturali delle strutture, degli impianti disponibili. Si parla di “residualità” misurata del parametro della prevalenza variamente declinata.
Potrebbe sembrare chiaro come quadro normativo, mentre il successivo articolo 4, comma 3, stabilisce che l’imprenditore agricolo in forma singola o associata esercita l’attività dell’articolo 3.
Si può dedurre che le attività quindi vengano divise dall’attività dell’imprenditore Agricolo ai sensi dall’articolo 2135 del codice civile, per l’attività di Acquacoltura se diretta alla cura del ciclo biologico o fasi ad esso relative. Oppure è assimilato all’imprenditore Ittico (sempre assimilato all’imprenditore agricolo) che esercita attività ittiche che lo caratterizzano.
Sempre il D.Lgs 4/2012, il cui articolo 2 conferma che la licenza di pesca dell’imprenditore agricolo (DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. 153), permette in forma professionale singola o associata l’attività di pesca professionale e le relative attività connesse, introducendo ulteriori attività caratterizzanti come l’esercizio di attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio di cui al comma 1.
Mentre il soggetto che svolge l’attività di acquacoltura, nel momento che esercita pesca organizzata, è per tutto assimilato all’imprenditore ittico, come per le attività si pesca turismo e ittiturismo, mentre per l’attività di ordinaria attività di allevamento di animali e/o vegetali, sarà da considerarsi come imprenditore Agricolo.