Le attività di acquacoltura sia se effettuate in acque salmastre che dolci ( L. 5.2.1992 n.102) sono attività agricole se i redditi che ne derivano sono per il soggetto prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole.
Fino al 2005 è applicabile la determinazione del reddito agrario (art.32 DPR 917/86) se l’attività veniva esercitata in aree censite e con determinazione del reddito agrario e dominicale. Dal 2006, tenuto conto che le superfici marine o vallive sommerse sono spesso prive della attribuzione del reddito agrario e dominicale, va considerata per esse in ordine alla superficie ove è svolta l’attività la tariffa più alta del seminativo di classe prima della Provincia di appartenenza o più prospiciente l’allevamento ittico considerato.

Infatti le disposizione dell’art.3-ter comma 1 D.L. 17.06.2005 n. 106 specificano che i soggetti esercenti l’attività di acquacoltura diversi da società commerciali ai fini fiscali possono determinare l’attività agricola sui parametri catastali di cui all’art.32 sopra citato.

Per quanto attiene invece la produzione di energia alternativa da bio massa dobbiamo riferirci all’art. 1 comma 423 della Legge finanziaria 2006 che stabilisce che le cessioni di energia elettrica e calorifera da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, effettuate da imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art.2135 c.c.

In relazione a quest’ultima questione è indispensabile leggere le disposizioni emanate con la Circolare 32/E del 6.7.2009 da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha chiarito tutti gli aspetti di trattamento fiscale.