Tribunale, Rovigo, decreto 20/09/2016

Anche alla luce della nuova normativa che ha modificato l’art. 2135 c.c., l’imprenditore agricolo non è assoggettabile all’imprenditore commerciale.
Tanto è stato ribadito dal Tribunale di Rovigo – sez. fallimentare – con la sentenza del 20 settembre scorso, che rigetta il ricorso per promuovere la dichiarazione di fallimento, proposta da una Cassa di risparmio nei confronti di una società agricola nella supposizione che essa svolgesse prevalentemente un’attività commerciale (in tal senso vedi anche Trib. Rovigo, decreto 20/11/2014).

La nostra analisi deve necessariamente partire dal dato normativo, richiamato anche dalla sentenza in commento.
All’art. 1 del R.D. del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare) si statuisce che “Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”, escludendo così gli imprenditori agricoli.

Col tempo la nozione di imprenditore agricolo si è ampliata ed in particolare l’art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha riscritto l’art. 2135 c.c. il quale contiene la definizione di imprenditore agricolo. Tale nozione è stata notevolmente ampliata ed ha assottigliato il confine tra le categorie di imprenditore agricolo ed imprenditore commerciale.

Pertanto il collegamento con la terra ed i rischi connessi all’attività agricola derivanti dalle stagioni, non sono più criteri qualificanti, ma entrano in gioco il collegamento con il ciclo biologico, ed il legame con il fondo, inteso in senso lato.

Il Tribunale di Rovigo analizza tali aspetti con riferimenti giurisprudenziali sia di merito che di legittimità.
In particolare vengono richiamate alcune sentenze della Corte di Appello di Torino la quale afferma che “alcun rilievo la dimensione della impresa o le modalità di organizzazione della stessa né l’eventuale svolgimento di attività connesse – in quanto tali non principali, ma accessorie alla attività agricola”.

Pertanto l’assoggettabilità o meno, alla procedura fallimentare dell’imprenditore agricolo, resta dunque discrezionale alla concreta verifica dell’attività svolta.
Nulla rileva il possibile affitto del ramo di azienda, il quale non muta l’attività che viene svolta essendo tale attività collegata all’attività imprenditoriale agricola.