In relazione a quesiti pervenuti agli uffici, la DG Agricoltura di Regione Lombardia, in ordine alla qualificazione delle attività di pesca-turismo e ittiturismo e in riferimento alla determinazione del rapporto di connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola previsto dall’art.152 della l.r.31/2008 ha ritenuto di fornire alcune spiegazioni in merito. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e successive modifiche, è imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca professionale di cui all’articolo 2 e le relative attività connesse (comma 1 art. 4).

Al comma 4 del medesimo articolo si dispone che fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all’imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l’imprenditore agricolo.
Il comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. 4/2012 prevede che rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall’imprenditore ittico di cui all’articolo 4, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata ‘pesca-turismo’;
b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso, denominate ‘ittiturismo’.

Dalla lettura coordinata delle predette disposizioni si può evincere che:

• l’attività dell’imprenditore ittico professionale è assimilata a quella dell’imprenditore agricolo ex art. 2135 cod. civ.;
• le attività di “pesca-turismo” e “ittiturismo” svolte dall’imprenditore ittico professionale rientrano nel novero delle attività agricole principali di cui all’art.2135 comma 1 e che pertanto tali attività non sono comprese tra le attività agricole connesse (art. 2135 comma 3) quali l’offerta di servizi agrituristici.

A dimostrazione di quanto osservato si osservi che l’art.2 del più citato d.lgs. 4/2012 enumera le attività connesse all’attività di pesca professionale ossia:
a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;
b) l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell’ambiente costiero.

Di conseguenza per le attività di pesca-turismo e ittiturismo svolte dall’imprenditore ittico professionale non è necessaria la dimostrazione della esistenza del rapporto connessione in quanto esse stesse sono attività agricole tout court e costituiscono il parametro per valutare la connessione delle attività di cui all’art.2135 comma 3 (attività connesse).